Congedo di Paternità FAQ

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CONGEDO DI PATERNITA’

Dal 13 Agosto sono entrate in vigore le novità in merito ai congedi parentali, di maternità e di paternità, previste dal D.lgs.n105 del 30 giugno 2022. Il congedo di paternità ha la durata complessiva di 10 gorni lavorativi. Di seguito una guida a tutte le vostre domande.

Decorrenza:

  • Dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
  • La norma “invita” (ma non obbliga) a fruire del congedo in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Le nuove disposizioni trovano applicazione nelle ipotesi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con il 13 agosto 2022.

Modalità di fruizione:

  • In via continuativa o anche frazionata a giorni, ma non frazionato a ore;
  • Computo del sabato, domenica e festivi: si tiene conto delle sole giornate lavorative (indipendentemente dalla modalità di fruizione del congedo). Sono 10 giorni lavorativi con esclusione dei due sabati (settimana corta) e delle due domeniche. Esempio pratico:
    1.  
      Congedo richiesto dal lunedì al venerdì prima settimana;
    2.  
      Congedo richiesto dal lunedì al venerdì seconda settimana.
       

Termini di preavviso:

Il padre deve comunicare in forma scritta al dirigente scolastico i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

  • Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve segnalare alla scuola la data presunta del parto;
  • Se la fruizione del congedo è dopo la nascita del figlio, il lavoratore deve segnalare alla scuola la data di nascita del figlio.

Compatibilità con il congedo di maternità e paternità:

Il congedo obbligatorio può essere usufruito:

  • negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità;
  • da parte del medesimo soggetto, ma non nelle stesse giornate, del congedo di paternità alternativo a quello di maternità (nei casi previsti dall’art. 28 D.Lgs 151/01). In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In ogni caso, il congedo di paternità obbligatorio dev’essere fruito in coda a quello alternativo e, solo nel caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i cinque mesi dalla nascita, il congedo obbligatorio dev’essere fruito, senza soluzione di continuità, con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.

Retribuzioni e valutazione del servizio:

I giorni di congedo obbligatorio:

  • hanno riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
  • sono utili ai fini delle ferie, festività soppresse, tredicesima e progressione di carriera;
  • rientrano nel computo di quelli utili ai fini del punteggio per l’anno di servizio, per il personale assunto a tempo indeterminato, e per l’aggiornamento delle graduatorie per il personale assunto a tempo determinato.

Leggi anche:

Congedo Parentale

Assenza personale scuola

Comunicato integrale inps

Testo integrale Decreto Legislativo

 

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