Congedo Parentale: Informazioni, FAQ e quanto spetta realmentA
Il D. Lgs n.105/2022 introduce novità importanti per il congedo parentale. Nello specifico, aumenta la durata complessiva del congedo ed aumenta l’età del/la figlio/a entro cui fruire del congedo indennizzato.
In particolare, dispone:
- alla MADRE, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, NON TRASFERIBILI all’atro genitore, indennizzabili al 30% della retribuzione;
- al PADRE, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, NON TRASFERIBILI all’atro genitore, indennizzabili al 30% della retribuzione;
- ulteriori 3 mesi per entrambi i genitori entro i dodici anni di vita del figlio o della figlia o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, in favore di entrambi i genitori, indennizzabili al 30% della retribuzione;
- al genitore “SOLO”, che include anche il genitore nei cui confronti sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio – viene riconosciuta la possibilità di utilizzare 11 mesi di congedo continuativi o frazionati, con un indennizzo pari al 30% solo i primi 9 mesi.
In sintesi, la coppia genitoriale potrà godere di un congedo parentale pari a complessivi 9 mesi con una indennità del 30% (i primi 30 giorni con una retribuzione al 100% art.12 CCNL 2006-09), 3 mesi per la mamma, 3 mesi per il papà ed altri 3 mesi in alternativa tra loro.
PERIODO SPETTANTE art.32 comma 1 D.Lgs.151/2001 | |
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LA MADRE | Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. |
IL PADRE | Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. |
ENTRAMBI I GENITORI | Possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. |
GENITORE "SOLO" | Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337 – quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. |
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